1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro sessanta giorni dalla richiesta, uno o più decreti legislativi per definire i compiti e l'organizzazione della Polizia economica e finanziaria nonché lo stato giuridico del personale e le
a) attribuzione di un ordinamento civile alla Polizia economica e finanziaria;
b) attribuzione dei compiti di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonché degli altri compiti di difesa militare, di polizia marittima e di contrasto in acque internazionali della criminalità economica, già devoluti alla componente aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
c) attribuzione degli ulteriori compiti di difesa politico-militare dello Stato all'Arma dei carabinieri e alle Forze armate, secondo gli ordinamenti e le attribuzioni di ciascuna;
d) attribuzione dei compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico alla Polizia di Stato;
e) dipendenza dal Ministro dell'economia e delle finanze per quanto riguarda le specifiche attribuzioni di Polizia economica e finanziaria di cui all'articolo 1 e dall'autorità giudiziaria per l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale;
f) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei corrispondenti ruoli e qualifiche della Polizia economica e finanziaria, istituiti in analogia con quanto previsto per la Polizia di Stato, ad eccezione del personale prevalentemente addetto al servizio delle dogane, del personale appartenente alla componente alturiera del Servizio aeronavale e del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico;
g) transito del personale del disciolto Corpo della guardia di finanza prevalentemente addetto al servizio delle dogane
h) transito del personale della componente alturiera del Servizio aeronavale del disciolto Corpo della guardia di finanza nei ruoli e gradi corrispondenti del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera;
i) transito del personale inquadrato in reparti e unità di prevalente impiego per attività di ordine pubblico nei ruoli e gradi corrispondenti della Polizia di Stato;
l) previsione per il personale del disciolto Corpo della guardia di finanza di transitare, a domanda, nei ruoli e gradi corrispondenti dell'Arma dei carabinieri o delle Forze armate;
m) trasferimento delle infrastrutture e dei mezzi del disciolto Corpo della guardia di finanza alla Polizia economica e finanziaria, ad eccezione delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni della componente alturiera del servizio aeronavale, che sono trasferiti al Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nonché delle infrastrutture, dei mezzi e delle dotazioni non necessari per le attività della Polizia economica e finanziaria, che sono trasferiti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o alle Forze armate in funzione dell'impiego prevalente.